IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, secondo cui le regioni programmano la lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della medesima legge ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, le sale operative unificate permanenti (SOUP); Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del 1° luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208; Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal Dipartimento della protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo competenti nel settore dell'antincendio boschivo; Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e' quella, tra l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (Soup); Visto il decreto del 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonche' all'Associazione nazionale comuni italiani; Considerato che il predetto Tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nelle sedute del 10 maggio e del 1° ottobre 2019, uno schema di documento relativo alla formazione ed alla standardizzazione delle conoscenze del personale delle Soup; Preso atto che sul documento si e' espressa la Commissione speciale di protezione civile che ha reso, da ultimo nella seduta del 2 dicembre 2019, il proprio parere in merito con una serie di osservazioni che sono state accolte; Considerata infine la necessita' di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di recepire il contenuto del predetto documento; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 7 maggio 2020; E m a n a per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti, riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.