IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353  recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art.  7,  comma  3,
secondo cui le regioni programmano la lotta attiva contro gli incendi
boschivi ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della medesima
legge  ed  assicurano  il  coordinamento  delle   proprie   strutture
antincendio  con  quelle  statali  istituendo  e  gestendo,  con  una
operativita' di tipo continuativo nei periodi a rischio  di  incendio
boschivo, le sale operative unificate permanenti (SOUP); 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante  «Disposizioni
urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 12  dicembre  2017,  n.  228,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di lotta attiva agli incendi boschivi  del  1°  luglio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208; 
  Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla  campagna
antincendio  boschivo  del  2017  condotta  dal  Dipartimento   della
protezione  civile  con  la  partecipazione   delle   amministrazioni
regionali  e  statali  a  vario   titolo   competenti   nel   settore
dell'antincendio boschivo; 
  Considerato  che  tra  le   proposte   migliorative   del   sistema
antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e'  quella,  tra
l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica  la
formazione e la  standardizzazione  delle  conoscenze  del  personale
delle Sale operative unificate permanenti (Soup); 
  Visto il decreto del 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con  il
quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo e  la  proposizione  di
soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e  composto
da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei  Vigili  del
fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e  del  mare,  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, nonche' all'Associazione  nazionale
comuni italiani; 
  Considerato che il predetto Tavolo  tecnico  interistituzionale  ha
adottato, nelle sedute del 10 maggio  e  del  1°  ottobre  2019,  uno
schema   di   documento   relativo   alla    formazione    ed    alla
standardizzazione delle conoscenze del personale delle Soup; 
  Preso atto che sul documento si e' espressa la Commissione speciale
di protezione civile che ha  reso,  da  ultimo  nella  seduta  del  2
dicembre  2019,  il  proprio  parere  in  merito  con  una  serie  di
osservazioni che sono state accolte; 
  Considerata infine la necessita'  di  adottare  una  direttiva  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.15  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  al  fine  di  recepire  il
contenuto del predetto documento; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza  unificata  in  data  7  maggio
2020; 
 
                              E m a n a 
    per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto  in  premessa,  la  presente
direttiva fornisce alle componenti ed alle  strutture  operative  del
Servizio  nazionale  di  protezione  civile  le  indicazioni  per  la
formazione e la  standardizzazione  delle  conoscenze  del  personale
delle Sale operative unificate  permanenti,  riportate  nell'allegato
che ne costituisce parte integrante.